Il tradizionale sistema italiano dei diritti di impianto dei vigneti è stato recentemente oggetto di rilevanti interventi normativi, sia a livello comunitario che nazionale, che ridisegnano le regole per l’impianto dei vigneti.

Il sistema sinora in vigore, che, è imperniato sul concetto di “diritto di impianto o reimpianto”, cesserà infatti con la data del 31 dicembre 2015. A fine anno il sistema di acquisizione dei diritti per l’impianto dei vigneti, che è stato applicato sinora, sarà sostituito dal nuovo sistema delle autorizzazioni previsto dalla normativa comunitaria, ed in particolare dal Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il recente Decreto n. 1213 del 19 febbraio 2015 (il “Decreto 1213”), ha introdotto le disposizioni nazionali di attuazione ed integrazione del Regolamento UE n. 1308/2013, prevedendo ed integrando la disciplina del passaggio e conversione in autorizzazione dei diritti reimpianto vigneto.

Tale provvedimento ha previsto alcune modifiche alla disciplina nazionale in materia di diritti di reimpianto e talune norme sull’entrata in vigore del nuovo sistema autorizzativo di nuove superfici vitate; le principali novità sono le seguenti.

  •     Lo strumento di contenimento della espansione delle superfici vitate rappresentato fino ad ora dal sistema dei diritti di impianto dei vigneti, dal 1 gennaio 2016 terminerà e sarà sostituito da un altro strumento, quello delle autorizzazioni all’impianto dei vigneti. Il regime delle autorizzazioni di reimpianto e di nuovo impianto entrerà infatti in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e sarà attivo fino al 31 dicembre 2030.
  • In secondo luogo, il Decreto 1213 ha abolito la norma che permetteva alle regioni di limitare il trasferimento dei diritti di impianto al solo ambito regionale e che era stata adottata sostanzialmente da tutte le Regioni, vietando il trasferimento dei diritti di impianto di vigneti al di fuori delle rispettive Regioni. Conseguentemente, è ora consentita la vendita dei diritti di impianto tra viticoltori di Regioni diverse del territorio nazionale, fino alla data del 31 dicembre 2015. Successivamente a tale data ed entrato in vigore il nuovo sistema autorizzativo, i diritti di impianto ancora validi, non potranno più essere trasferiti, in quanto perderanno la loro natura di “diritti” e si trasformeranno in autorizzazioni, per le quali la compravendita, come si esporrà qui di seguito, non è consentita.
  •     A partire dal 2016, i soggetti che vorranno impiantare nuovi vigneti non dovranno più acquistare i “diritti” da un altro produttore che ha espiantato un vigneto, ma dovranno richiedere l’autorizzazione gratuita e partecipare annualmente ad un bando di assegnazione di nuove autorizzazioni messe a disposizione da ciascun Stato membro dell’Unione Europea, sulla base della disponibilità dei singoli Stati. La superficie resa disponibile per ciascun bando di assegnazione non potrà superare l’1% del potenziale viticolo nazionale. Tale futuro aumento della superficie vitata è previsto essere contenuto entro il citato tetto annuale dell’1% per ciascuno Stato, che si calcola sulla base di quella totale effettivamente esistente (per l’Italia l’aumento attualmente disponibile sarebbe di circa 6.000 ettari all’anno).
  •     Dal 1 gennaio 2016 per poter impiantare un vigneto sarà pertanto necessario essere in possesso dell’autorizzazione all’impianto: essa potrà essere ottenuta (a) mediante assegnazione con criteri e graduatorie che saranno stabiliti a livello nazionale, ovvero (b) mediante conversione nei termini previsti dei diritti all’impianto.
  •     Il Decreto 1213 ha disciplinato anche il passaggio dei diritti di impianto concessi anteriormente ed ancora da utilizzare al 31 dicembre 2015 alle nuove autorizzazioni all’impianto. In particolare, i titolari dovranno chiedere la conversione dei loro diritti di impianto dei vigneti prima della scadenza di validità del titolo e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020. Da tale data decorrono i tre anni di validità previsti per autorizzazione, per cui il limite massimo per effettuare l’impianto del vigneto autorizzato è il 31 dicembre 2023.

Nonostante entrambi i sistemi – quello dei diritti di impianto e quello delle autorizzazioni all’impianto – abbiano la medesima finalità di regolare e contenere la quantità di superfici vitate a livello comunitario, le differenze tra  i due regimi sono notevoli.

In primo luogo, il diritto di impianto è trasferibile liberamente, in quanto indipendente dal terreno, e quindi può essere ceduto a terzi senza trasferire anche il terreno. Nell’attuale sistema sinora vigente in Italia, quindi, il diritto ha  un proprio valore di mercato, direttamente proporzionale alla domanda ed offerta di diritti d’impianto di vigneti.

Per contro, l’autorizzazione viene concessa dall’Autorità competente (Stato o Regione) e non può essere compravenduta, neanche a titolo gratuito. L’autorizzazione si ispira al modello attualmente in vigore nel sistema francese, dove ogni diritto all’impianto è sempre legato a una particella di vigneto.

La principale differenza tra i due predetti sistemi (diritti di impianto dei vigneti ed autorizzazioni all’impianto) è rappresentata pertanto dalla trasferibilità e dalla possibilità di autonoma commercializzazione. Il diritto di impianto consente al titolare di avere più opzioni: (a) piantare il vigneto; (b) vendere il diritto (che ha un autonomo valore patrimoniale) separatamente dal relativo terreno.

In caso di espianto di un vigneto, attualmente si matura un diritto al reimpianto, cedibile anche a terzi. Con il nuovo sistema di autorizzazioni, a ogni viticoltore che espianta viene automaticamente concessa la possibilità di richiedere un’autorizzazione per il reimpianto del medesimo ettaro, ma essa è utilizzabile esclusivamente dallo stesso titolare e vincolata all’azienda che la detiene; se l’autorizzazione non viene esercitata nella sua azienda, essa va perduta.

Si aggiunga che il mantenimento dell’autorizzazione presuppone l’effettiva conduzione del vigneto da parte del titolare.

Va inoltre evidenziato che i diritti di reimpianto acquistati entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere convertiti in autorizzazione e ed essere utilizzati entro le 2 campagne successive.

Altra rilevante differenza è rappresentata dalla diversa e maggiore durata del diritto all’impianto (cinque – otto, campagne a seconda della rispettiva Regione), rispetto all’autorizzazione, la cui durata sarà di tre anni dalla data di concessione.

Infine, diverse sono le conseguenze in caso di mancato utilizzo, in quanto attualmente i diritti di impianto inutilizzati entrano nel patrimonio delle rispettive riserve regionali e possono essere rimessi a disposizione. Per contro, le autorizzazioni non utilizzate decadono e ed i corrispondenti ettari vitati vengono persi.

 

A seguito delle nuove normative comunitarie e nazionali, dall’1 gennaio 2016, quindi, in Europa non si avranno più diritti, ma solo autorizzazioni. In Italia, sono attualmente in circolazione circa 50.000 ettari di diritti di impianto, il 90% dei quali sono detenuti dai produttori, mentre la restante quota è nelle riserve regionali.

Si tratta quindi di un momento storico importante, da gestire in modo adeguato e con scelte consapevoli al fine di tutelare il patrimonio vitivinicolo nazionale e le singole posizioni dei viticoltori e degli altri soggetti della filiera. Tra gli altri aspetti, ciascuna azienda dovrà valutare, in funzione della propria situazione e dei propri progetti di sviluppo, l’opportunità di procedere all’acquisto di diritto di impianto sul territorio nazionale entro il 31 dicembre 2015.

Vi sono importanti questioni ancora aperte, anche legate ai provvedimenti attuativi della normativa comunitaria e nazionale che ancora non sono stati emanati, tra cui l’individuazione dei criteri che saranno adottati per la selezione delle domande di nuove autorizzazioni di impianto e la scelta del soggetto competente a concedere tali autorizzazioni.

Si rende quindi necessario per gli operatori del settore vitivinicolo un monitoraggio degli sviluppi normativi ed autorizzativi, al fine di operare le migliori scelte per lo sviluppo della propria attività.

Il presente documento ha esclusivamente finalità divulgative ed informative e non rappresenta in alcun modo, né costituisce, un parere legale sulle materie in esso trattate.

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23/07/2015
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